Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and merits review in theft and credit card misuse cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gabrielli Bryan and Renati Leila inadmissible regarding charges of theft and unauthorized credit card use. The court rejected the first ground as it was not raised in the appellate act and the second ground for lacking concrete specificity and seeking a re-evaluation of evidence. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; general requests for merit review or re-evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELLI BRYAN nato a MANTOVA il 29/05/1994 RENATI LEILA nato a CASTEL SAN GIOVANNI il 20/03/1995 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bryan Gabrielli e Leila Renati; rilevato che il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità per il reato di furto, attiene a censura non coltivata con l'atto di appello e che non può essere presa in considerazione in questa sede richiedendo accertamenti di merito; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobr