Cassation appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. regarding declaration of responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ahmed Tayb inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The sole ground of appeal was found to be generic and failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of legal grounds, as the court cannot identify the issues raised without a precise enumeration of the legal reasons justifying the appeal and corresponding references to the contested act's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAYB AHMED nato il 20/01/1974 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; hv
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ahmed Tayb; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2023