Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisive proof misrepresentation affecting the entire reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Lanfredi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding criminal liability, but the court found no specific, decisive misrepresentation of facts that would disrupt the entire logical reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal raised only minor incongruences that did not impact the overall completeness and linearity of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal based on alleged misrepresentation of evidence is inadmissible unless the error is decisive and renders the entire reasoning illogical, as minor incongruities do not suffice to invalidate the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANFREDI LORENZO nato a GUASTALLA il 03/10/1982 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lorenzo Lanfredi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 otto