Italian court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding statutory mitigation clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Abderrahmane Alami inadmissible due to a lack of specific criticism required by procedural law. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a statutory mitigation circumstance under Article 62 of the Penal Code, but his arguments merely repeated those already rejected in the second instance without addressing the complexity of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity standards of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, ordering the dismissal and the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 62 c.p.: An appeal must contain a specific and critical analysis of the contested decision; mere reproduction of arguments already examined and rejected in the appellate judgment renders the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMI ABDERRAHMANE nato il 12/03/1983 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abderrahmane Alami; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793;
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2