Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and premature prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Natale Napoleone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground lacking concrete specificity and attempting to re-evaluate evidence outside the trial judge's authority, while the second ground regarding prescription was deemed unfounded as the ten-year period had not yet expired. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 157, 159, 161, 648 c.p.: An appeal must cite specific and decisive procedural errors; a claim of prescription is inadmissible if the statutory period has not yet matured at the time of the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLEONE NATALE nato a PALERMO il 19/10/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Natale Napoleone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è a-specifico e manifestamente infondato in quanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 157, 159, 161 e 648 cod. pen., la prescrizione decennale del reato (commesso nel 2014) non era ancora maturata al momento della pronuncia, come già chiarito dal giudice dell'appello (si vedano pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob