Cassation appeal dismissed as sentencing discretion lacks specificity and is not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonino Vitale's appeal inadmissible, ruling that sentencing discretion cannot be challenged on cassation grounds without specific argumentation. The court found the lower court adequately justified its sentence through general expressions like 'congruous' rather than detailed calculations, and dismissed generic complaints about mitigating circumstances since they were already recognized in the first instance. Consequently, the appeal was rejected, and Vitale was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge is not subject to cassation review unless the decision lacks specific motivation or results from arbitrary reasoning, as general expressions suffice when the penalty is below the statutory average.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONINO nato a APRILIA il 12/02/1995 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonino Vitale; ritenuto che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che le ulteriori doglianze, del tutto generiche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto smentite dall'avvenuto riconoscimento delle stesse fin dal primo grado di giudizio (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob