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Ordinanza — n. 4959/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to identify procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Montecasino's appeal against the Bar appeal court's liability declaration inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the exclusion of recidivism, but the court found these arguments too generic and lacking in concrete specificity. Consequently, the court ruled that the lower judges adequately explained their reasoning and that the appeal failed to identify specific procedural missteps.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal against a judgment declaring liability is inadmissible if it lacks concrete specificity, merely prefigures a different factual reconstruction, and fails to pinpoint specific procedural errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural error liability declaration recidivism exclusion Corte di Cassazione sindacato del giudizio motivi probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTECASINO GIOVANNI nato a BARI il 28/04/1972 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Montecasino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 24 - 26); considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata esclusione della recidiva, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 28); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre