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Ordinanza — n. 4958/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for re-evaluating evidence outside of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Multari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Multari argued that the lower court's reasoning regarding liability was incorrect and requested a re-evaluation of the evidentiary sources. The court rejected this because the appeal sought to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.: An appeal challenging the correctness of the reasoning is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or an alternative fact-finding without identifying specific, decisive misinterpretations of procedural issues.

Parole chiave

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legality review re-evaluation of evidence scope of appeal misinterpretation of facts inadmissible appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULTARI ALBERTO nato a COLOGNA VENETA il 06/07/1988 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; kry

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alberto Multari; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 202