Italian Court dismisses appeal for re-evaluating evidence outside of specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Multari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Multari argued that the lower court's reasoning regarding liability was incorrect and requested a re-evaluation of the evidentiary sources. The court rejected this because the appeal sought to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge, which falls outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.: An appeal challenging the correctness of the reasoning is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or an alternative fact-finding without identifying specific, decisive misinterpretations of procedural issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULTARI ALBERTO nato a COLOGNA VENETA il 06/07/1988 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; kry
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alberto Multari; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 202