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Ordinanza — n. 4957/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Omar Diallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diallo argued against the application of Article 131-bis of the Penal Code and the correctness of the sentencing rationale, but his grounds were deemed too generic and lacking specific legal references. The court rejected these arguments because they failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific and grounded in precise legal arguments; generic grounds lacking specific references to the contested act's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement Article 581 c.p.p. Article 131-bis c.p. supervisory role court costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 648 c.p.
pen.; ritenuto che il reato di ricettazione non era prescritto alla data della sentenza impugnata, dovendosi fare riferimento al termine decennale che ha come base la pena prevista dall'art. 648, primo comma, cod.
art. 131-bis cod.pen
art. 581 cod. proc. pen
art. 474 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO OMAR nato il 03/03/1960 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Omar Diallo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., è inammissibile per genericità originaria essendo stato inserito nelle conclusioni scritte solo tardivamente e senza alcuna specificazione, rimanendo le eventuali valutazioni implicitamente escluse dalla motivazione della sentenza impugnata in punto di gravità del fatto; ritenuto che il motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, in fatto, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità che ammette il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 474 cod. pen.; ritenuto che il reato di ricettazione non era prescritto alla data della sentenza impugnata, dovendosi fare riferimento al termine decennale che ha come base la pena prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen.; rilevato che la Corte ha escluso, con argomenti non rivedibili tratti dal merito del giudizio, la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti specifici e di tanto il ricorrente non può dolersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre