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Ordinanza — n. 4955/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation outside of legal review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Maria Attrice inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court held that the appellant's arguments sought to re-evaluate evidence and reconstruct facts using criteria different from those used by the trial court, which falls outside the scope of legal review. Consequently, the court found the appeal's claims regarding the aggravating circumstance and sentencing treatment to be generic or unsupported by specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the reconstruction of facts through alternative criteria are inadmissible as they exceed the scope of legal review.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation legal review scope evidence re-evaluation procedural error motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTRICE MARIA nato a ARZANO il 01/02/1949 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Attrice; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); considerato che il motivo con il quale si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante dell'aver agito con la consapevolezza dello stato di bisogno della persona offesa sono generiche rispetto alle precisazioni offerte dalla Corte di appello a pag. 8 della sentenza impugnata e cla la ricorrente trascura; rilevato che il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte mostrato di esplicare il proprio potere discrezionale sottolineando a pag. 8 che il primo giudice era partito, peraltro, da una pena base inferiore al minimo edittale della fattispecie aggravata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 otto