Italian Court dismisses appeal as vague and outside judicial review scope regarding factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mounir Abdelhak inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability, but the court found his grounds lacked concrete specificity and sought to re-evaluate evidence using criteria outside the scope of judicial review. Consequently, the court ruled that the trial judges had properly assessed the defense's complaints and that the appeal was merely a repetition of those arguments without new legal substance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and attempts to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, as such matters fall outside the scope of judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNIR ABDELHAK (CUI 03K72DT) nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abdelhak Mounir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 202