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Ordinanza — n. 4949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and merit review of second-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Domenico Lo Vetere inadmissible due to a lack of specific grounds and an attempt to re-evaluate factual findings. The appellant argued for a renewal of evidentiary proceedings and a different reconstruction of fraud, but the court noted these arguments were abstract and lacked precise identification of specific errors. Consequently, the court upheld the appellate court's discretionary assessment of evidence and responsibility, rejecting the request for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must identify specific and decisive errors in the lower court's reasoning; general complaints regarding the evaluation of evidence or the reconstruction of facts fall outside the scope of the Supreme Court's review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity merit review evidentiary renewal fraud reconstruction discretionary power inadmissible appeal legal certainty motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
266820; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VETERE DOMENICO nato a PALERMO il 03/09/1981 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Lo Vetere; considerato che il ricorso, con il quale si lamenta il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello e la mancanza di prova della condotta fraudolenta, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito attribuita al giudice dell'appello, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argonnentativa della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24