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Ordinanza — n. 4948/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific proof errors and inadmissible re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4948/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alan Pampolini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed to lack concrete specificity, merely attempting to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria outside the scope of cassation review. The court held that the lower court's reasoning was logically sound and that no specific procedural errors were identified to justify a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and attempts to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, as these matters are extraneous to the scope of cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity re-evaluation of evidence scope of cassation review procedural errors identification censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMPOLINI ALAN nato a FERRARA il 18/07/1990 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alan Pampolini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2023.