Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for lack of specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Hoxha Festim and Raffaele Capasso inadmissible. The appellants contested the denial of generic mitigating circumstances and the specific sentence imposed, while also challenging the procedural handling of a detained co-defendant. The court ruled that the lower court's decision was not arbitrary and that a reference to relevant negative elements or the absence of positive ones suffices for sentencing justification under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against criminal sentencing are inadmissible if the first-instance judgment is not arbitrary and is sufficiently motivated by reference to decisive elements or the absence of positive factors, without requiring an exhaustive analysis of all arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHA FESTIM nato a SPOLETO il 09/06/1996 CAPASSO RAFFAELE nato a NAPOLI il 11/08/1975 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Festim Hoxha e Raffaele Capasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Hoxha, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta e nello stabilire la pena, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso del coimputato Capasso, inerente alla sussistenza della condizione di procedibilità, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa alla remissione di querela e che, di conseguenza, non è venuta meno l'originaria condizione di procedibilità del reato; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata traduzione dell'imputato detenuto, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto l'udienza è stata celebrata in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si veda pag. 3); osservato che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso