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Ordinanza — n. 4946/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation and non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manuele Rimmaudo inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's factual findings and the application of the non-punishment cause. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction, but the court found these arguments extraneous to the scope of cassation review. Consequently, the court ruled that the first ground sought a new factual assessment outside the appellate court's mandate, while the second ground lacked specificity and was refuted by the detailed reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the application of non-punishment causes are inadmissible if they do not identify specific and decisive distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation review non-punishment cause scope of cassation procedural errors revoca del fallimento bancarotta fraudolenta compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - statuizione che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
art. 131-bis cod. pen
4 e 5); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMMAUDO MANUELE nato a VITTORIA il 09/12/1981 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manuele Rimmaudo ed i motivi nuovi depositati; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - statuizione che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. poc. Pen.„ con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob