Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation and non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Manuele Rimmaudo inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's factual findings and the application of the non-punishment cause. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction, but the court found these arguments extraneous to the scope of cassation review. Consequently, the court ruled that the first ground sought a new factual assessment outside the appellate court's mandate, while the second ground lacked specificity and was refuted by the detailed reasoning in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the application of non-punishment causes are inadmissible if they do not identify specific and decisive distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMMAUDO MANUELE nato a VITTORIA il 09/12/1981 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Manuele Rimmaudo ed i motivi nuovi depositati; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - statuizione che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. poc. Pen.„ con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob