Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing aggravations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Acquati inadmissible due to a lack of concrete specificity in the contested grounds. The appellant challenged the lower court's failure to prove liability for personal injuries and the application of specific sentencing provisions, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims because the arguments were generic, failed to identify specific misinterpretations of the lower court's reasoning, and merely repeated the defense's points from the appellate stage without new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by failing to identify specific misinterpretations of the lower court's reasoning or by attempting to prefigure a new evaluation of evidence outside the scope of the current review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUATI ANDREA EMANUELE FELICE nato a MILANO il 03/11/1995 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Emanuele Felice Acquati; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova della responsabilità, la mancata applicazione dell'art. 131.bis cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali e l'aggravante dell'uso del coltello nel reato di rapina, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de11.6 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 otto