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Ordinanza — n. 4944/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluca Savini inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. Savini contested the absence of proof for responsibility, the legal qualification of the crime of receiving stolen goods, and the imposed sentence, but the court found these grounds too generic and unrelated to the specific errors of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Savini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in particular errors of fact or law; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without identifying specific distortions render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity criminal appeal receiving stolen goods inadmissible appeal court costs procedural defect Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
5,6 e7, con l'implicita esclusione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINI GIANLUCA nato a LODI il 15/04/1995 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Savini; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova della responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto di ricettazione ed il trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5,6 e7, con l'implicita esclusione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. stante la plurioffensività del reato di rapina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 otto