Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence and factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maria Olivieri inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant contested the lower court's finding on liability and contribution to the crime, but the court noted her grounds were generic and failed to identify specific misinterpretations of the trial record. Consequently, the court ruled that the appeal sought a re-evaluation of evidence outside the scope of judicial review, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely prefiguring a different factual reconstruction or re-evaluation of evidence without identifying specific distortions of the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI MARIA nato a ROMA il 20/05/1977 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Olivieri; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova della responsabilità e del concorso nel reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (Si veda, in particolare, pag. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobr