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Ordinanza — n. 4942/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding penalty and non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's findings on criminal responsibility, the denial of generic mitigating circumstances, and the excessive sentence, while also contesting the non-punishment for minor offense. The court rejected these arguments as generic and insufficiently detailed, noting that the first-instance judges had already provided clear logical and legal reasoning for their decisions.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds detailing the alleged errors in fact-finding or legal application, as generic complaints regarding the evaluation of evidence or the imposition of penalties do not meet the statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds Art. 581 c.p.p. non-punishment for minor offense generic mitigating circumstances excessive sentence challenge sindacato di legittimità omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
3 e 4); considerato che le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis c.p.
282097), secondo cui l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
3 e 4); considerato che le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
282097), secondo cui l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANDREA nato a MELZO il 14/09/1983 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Aiello; ritenuto che entrambi i motivi ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di ampia argomentazione sul punto (si veda pag. 5), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ulteriore censura, con la quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096;

Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), secondo cui l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente esclusa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi relativi alla non particolare tenuità dell'offesa e/o all'abitualità della condotta, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 o