Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding procedural delay and liability proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ugo Dadomo inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. Dadomo contested the procedural delay of the complaint and the absence of proof of liability, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because they were generic, failed to identify specific distortions of procedural emergencies, and merely repeated arguments already addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by failing to identify specific distortions of procedural emergencies or by attempting a re-evaluation of evidence outside the scope of the appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADOMO UGO nato a STIGLIANO il 15/05/1972 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ugo Dadomo; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela e la mancanza di prova della responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540 - 02), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob