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Ordinanza — n. 4940/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4940/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Airoldi Timoti inadmissible due to a lack of specific arguments required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's qualification of the facts as 'receiving' rather than 'unauthorized acquisition,' but failed to provide a critical analysis of the reasoning used in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to be considered, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal must contain specific arguments critically analyzing the reasoning of the appealed decision; generic complaints without a direct correlation to the complexity of the original judgment lack the required specificity and are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal procedure appeal legal qualification of facts inadmissible appeal critical analysis required ripetizione dell'indebito ricettazione motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., anziché incauto acquisto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 648, first paragraph, cod. pen.
Letto il ricorso di Airoldi Timothj; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648, primo comma, cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., anziché incauto acquisto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIROLDI TIMOTI-13 ( CUI 0125PN8 ) nato a BRIVIO il 29/01/1972 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Airoldi Timothj; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648, primo comma, cod. pen., anziché incauto acquisto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che alla esclusione dell'ipotesi attenuata della ricettazione (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della rCassa delle ammende;

• Rilevato, altresì, che, in ragion- e - a minore età delle vittime, v disposto - ai 52 d.lgs 30 giugno e a . 196 e in caso di sione del r____?._t,es- er/te-TDrovvedimento l'oscuramento de le generalità e degli altri d i identificativi delle parti del_p_LQ- _g_esso•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2