Ordinanza — n. 4938/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE PASQUALE nato a TRASACCO il 13/04/1967 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Pasquale Danese; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, le doglianze difensive sono generiche, in fatto, non scandite da congrui riferimenti alle argomentazioni della sentenza impugnata, integrata da quelle del primo giudice, nonché prive della puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, invero, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni rispondenti alle censure difensive devolute (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla responsabilità e pag. 5 sulle circostanze); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, le doglianze difensive sono generiche, in fatto, non scandite da congrui riferimenti alle argomentazioni della sentenza impugnata, integrata da quelle del primo giudice, nonché prive della puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, invero, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni rispondenti alle censure difensive devolute (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla responsabilità e pag. 5 sulle circostanze); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE PASQUALE nato a TRASACCO il 13/04/1967 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Danese; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, le doglianze difensive sono generiche, in fatto, non scandite da congrui riferimenti alle argomentazioni della sentenza impugnata, integrata da quelle del primo giudice, nonché prive della puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, invero, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni rispondenti alle censure difensive devolute (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla responsabilità e pag. 5 sulle circostanze); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobr