Italian Supreme Court dismisses appeal for grossly counterfeiting foreign driver's license as inadmissible and generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Bouazza Aarsa inadmissible for being manifestly unfounded and generic. The appellant challenged a conviction for gross counterfeiting of a foreign driver's license, arguing against the application of specific traffic code provisions. The court rejected this, citing established precedent that such counterfeiting constitutes a crime regardless of the document's validity for domestic vehicle operation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 477, 482 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected on appeal without new grounds, as the crime of gross counterfeiting a foreign driver's license is established independently of the document's validity for national road use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AARSA BOUAZZA nato il 05/08/1980 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bouazza Aarsa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 cod, pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è ritenuto è manifestamente infondato e generico in quanto: come correttamente argomentato dalla Corte territoriale in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite, «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez.
U, n. 12064 del 24/11/2022 - dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210 - 01); e l'impugnazione ha reiterato le allegazioni già prospettate con l'atto di appello, disattese in forza del riferito principio di diritto, il che esime dal dilungarsi per rimarcare l'apoditticità degli asserti difensivi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc, pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Faílla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President