Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4742/2024 — snpen Generato dall'IA

Prejudicial referral on territorial jurisdiction is inadmissible without preliminary deliberation on lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prejudicial referral regarding territorial jurisdiction inadmissible because the referring judge failed to perform a preliminary deliberation. The judge submitted the case without analyzing whether the question was manifestly unfounded or if ordinary legal tools could resolve the issue. Consequently, the request was rejected, and the files were returned to the preliminary investigation judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24-bis c.p.p.; Art. 4 d.lgs. 10/2022 n. 150: A prejudicial referral to the Court of Cassation on territorial jurisdiction is inadmissible unless the referring judge first deliberates on the lack of merit and explains why ordinary procedural instruments cannot resolve the issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
prejudicial referral inadmissibility territorial jurisdiction competence preliminary deliberation requirement manifest lack of merit ordinary procedural tools

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24-bis, cod. proc. pen.
Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis, cod.
Art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs.
art. 24-bis cod. proc. pen
Il collegio condivide il principio espresso dalla corte di legittimità, richiamato nella requisitoria scritta del P.G., secondo cui: «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023
Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023
Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui rinvio pregiudiziale proposto da: GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI L'AQUILAcon ordinanza del 03/10/2023 nel procedimento a carico di: ABBATE Domenico + altri dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., chiedendo la risoluzione, in via pregiudiziale, della questione di competenza per territorio nel procedimento a carico di Abbate Domenico e altri in ordine a numerosissime fattispecie di reato tra cui quelle previste dagli artt. 479, 495 cod. pen..

2. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.

3. Il collegio condivide il principio espresso dalla corte di legittimità, richiamato nella requisitoria scritta del P.G., secondo cui: «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi» (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; conf.

Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023). Nel caso di specie, il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questione, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali.

4. Consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve dichiararsi inammissibile, con restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la rimessione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila, ufficio del giudice delle indagini preliminari. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. C