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Ordinanza — n. 4736/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for bankruptcy fraud as generic mitigating circumstances were already granted in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment confirming a bankruptcy fraud conviction, arguing that generic mitigating circumstances were not recognized. The court ruled that these circumstances had already been granted in the first instance and that the appellant failed to request a balancing test in subsequent appeals.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When mitigating circumstances equivalent to aggravating ones were already granted in the first instance, a subsequent appeal contesting their non-recognition is manifestly unfounded and inadmissible if the appellant never requested a balancing test.

Parole chiave

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bankruptcy fraud conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal balancing test requirement procedural costs award bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNAGLIA ANGELO nato a FOSSANO il 30/04/1961 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cornaglia Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per vari fatti di bancarotta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato dato che l'imputato, sin dal primo grado di giudizio, ha ottenuto la concessione delle attenuanti in parola (equivalenti alle aggravanti); mentre con le successive impugnazioni non ha mai richiesto un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1