Cassation court dismisses appeal for theft in dwelling as mitigation argument was already properly rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cristiano Giovanni inadmissible regarding his conviction for theft in a dwelling. The sole ground of appeal invoked the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code, which the court found to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Florence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal argument merely reproducing points already adequately examined and rejected by the court of first instance lacks the requisite novelty and must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 31/07/1972 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cristiano Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/0