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Ordinanza — n. 4734/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft of public property due to inadmissibility of recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe D'Orio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft of public property, arguing that the recidivism requirement was not met. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments recidivism requirement theft public property procedural economy delitto contro i beni furto di lieve entità reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1986 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Orlo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di cose esistenti in uffici pubblici e destinate a pubblico servizio (artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. peri.) - capo E della rubrica, erroneamente indicato come capo C nelle sentenze di primo e secondo grado; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1