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Ordinanza — n. 4733/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ikediaishi Alexander inadmissible regarding convictions for theft and fraud. The appellant argued for specific legal qualifications and generic mitigating circumstances, but the court found the first ground lacked concrete interest and the second was too vague. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete interest in defining the legal aspects of the facts or if its arguments are generic and fail to specify the omitted elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility concrete interest requirement generic legal arguments theft and fraud conviction court costs and fine uso di false generalità documento di legittimazione frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 489 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131 bis cod.
art. 489 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Consolidated case law regarding generic mitigating circumstances
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IKEDIAISHI ALEXANDER nato il 05/02/1976 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ikediaishi Alexander ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiede la qualificazione giuridica ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., è inammissibile, perché sfornita di interesse concreto e attuale alla definizione giuridica del fatto in termini di maggiore gravità rispetto a quanto ritenuto nelle sentenze di merito;

Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131 bis cod. pen., è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto connotare il fatto nei termini richiesti; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, terza pagina della "motivazione");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis