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Ordinanza — n. 4731/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted burglary as generic mitigating circumstances denial was sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmizio Antonio inadmissible regarding his conviction for attempted burglary. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the established principle that a judge's reference to decisive elements is sufficient to deny such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is valid if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements considered.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances attempted burglary inadmissible appeal sufficient reference standard Cassation procedure condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMIZIO ANTONIO nato a MESSINA il 28/06/1969 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; IS Rilevato che l'imputato Carmizio Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per un tentativo di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il