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Ordinanza — n. 4729/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking critical comparison with appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Galuppi Simonetta inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the lack of recidivism exclusion and the omitted judgment on precedence under Article 69 of the Penal Code, but offered no critical comparison with the appellate decision. The court rejected the appeal because the arguments were mere assertions disconnected from the reasoning of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions without a critical comparison with the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of critical comparison recidivism exclusion precedence judgment inadmissible appeal Article 69 Penal Code procedural inadmissibility imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 69 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALUPPI SIMONETTA nato a ROMA il 25/11/1957 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Galuppi Simonetta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva e l'omesso giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen., è generico poiché si esaurisce in una mera asserzione, del tutto sganciata da un confronto critico con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01