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Ordinanza — n. 4725/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency and failure to attach evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Gallo inadmissible and ordered him to pay court costs. Gallo argued for a reinterpretation of evidence regarding his connection to the attempted car theft and challenged the recidivism finding, but the court rejected these claims. The appeal was dismissed because the first ground lacked autosufficiency due to unattached declarations and the second ground merely repeated arguments already properly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency or proposes a reinterpretation of evidence not attached to the petition.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of autosufficiency unattached evidence reinterpretation of facts recidivism challenge Court of Cassazione procedural dismissal tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/01/1987 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gallo Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, è inammissibile: - perché esula dal novero dei vizi deducibili nella parte in cui propone una rilettura del materiale probatorio; - perché non risponde al requisito della autosufficienza, dato che le dichiarazioni, in tesi pretermesse, non sono state allegate al ricorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i