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Ordinanza — n. 4723/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and confession at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the attribution of facts to him, but the court noted this merely requested a re-reading of existing evidence. The court rejected this because the appellant had already made confessional statements during the first instance hearing on March 16, 2022, rendering the new argument futile.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a re-reading of the evidentiary material without presenting new facts or arguments, especially when the appellant has already made confessional statements during the first instance proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal confessional statements re-reading evidence attribution of facts court costs and fine altri capi d'accusa furto di lieve entità criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASPINA CRISTIAN nato a TREVIGLIO il 02/09/1994 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Laspina Cristian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte dì appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per ì reati di furto tentato e consumato di cui ai capi 3, 4, 5 e 6; mentre ha rilevato il difetto di querela per i restanti fatti, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, è inammissibile perché ripropone una mera rilettura del materiale probatorio, dimenticandosi, peraltro, che l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie all'udienza del 16 marzo 2022 (pag. 8 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1