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Ordinanza — n. 4722/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming public service theft aggravant applies when prosecutor requests non-prosecution due to lack of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court order declaring non-prosecution due to a missing criminal complaint. The court found the appeal inadmissible because the prosecutor himself requested non-prosecution and failed to contest the specific aggravating circumstance of theft against public service. Consequently, the court ruled that the appeal was unfounded as the prosecutor did not challenge the facts supporting the non-prosecution order.

Regesto Legislator

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Art. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.; Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.: The prosecutor's request for non-prosecution due to lack of complaint precludes the court from considering unchallenged aggravating circumstances regarding theft against public service.

Parole chiave

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theft against public service criminal complaint requirement prosecutor's request non-prosecution aggravating circumstances contestation procedural inadmissibility appeal reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni licenza per antenna di telefonia

Disposizioni normative citate

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Art. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.
Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
150 del 2022, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce la procedibilità di ufficio in ragione della possibilità di configurare, nella fattispecie specie, la circostanza aggravante ex art. 625, comma primo, n.
d. Igs. n. 150 del 2022

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 230 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: GUARINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/10/1985 ORLANDO SALVATORE nato a NAPOLI il 16/11/1985 ORLANDO GENNARO nato a NAPOLI il 16/11/1985 avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Guarino Giuseppe, Orlando Salvatore e Orlando Gennaro in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.

— consistito nel tentativo di furto di 76 batterie di mantenimento di proprietà di compagnie telefoniche, asportate dal sito della centrale 1514 di Rionero Sannitico— perché, a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce la procedibilità di ufficio in ragione della possibilità di configurare, nella fattispecie specie, la circostanza aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. peri. sub specie di fatto commesso su cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza" — è manifestamente infondato in quanto l'aggravante non risulta contestata, né il ricorrente svolge argomenti a sostegno di una ipotetica contestazione in fatto della medesima circostanza, non espressamente menzionata, in imputazione, né nelle norme richiamate né nella descrizione del fatto; del resto che il PM — unico organo, nel sistema processuale disegnato dal codice di rito, titolare del potere di contestare le circostanze aggravanti (cfr.

Corte Cost. sent. n. 230 del 2022) — non abbia inteso contestare aggravanti ulteriori e diverse da quelle espressamente indicate nell'editto accusatorio emerge dal fatto che, in sede di conclusioni, ha chiesto, egli stesso, dichiararsi "non doversi procedere per difetto di querela"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de