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Sentenza — n. 4720/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for theft where private prosecution was remitted, extinguishing the crime under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4720/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's conviction for theft because the crime was extinguished by the remission of the private prosecution. The defense submitted a formal remission document signed by the victim's lawyer and the defendant, which the court accepted as valid. Consequently, the judgment was quashed without remittal, and costs were assigned to the accused.

Regesto Legislator

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Art. 152, cod. proc. pen.; Art. 582, cod. pen.: The remission of a private prosecution extinguishes the criminal offense, rendering any subsequent conviction void regardless of procedural admissibility issues.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinction of crime annulment without remittal theft conviction procedural law remissione della pena remissione del debito abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 152, cod. proc. pen.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod.
Art. 582, cod. pen.
Mastrapasqua Leonardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
art. 582 cod. pen
Mastrapasqua Leonardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen..
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTRAPASQUA LEONARDO nato a BISCEGLIE il 04/12/1960 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mastrapasqua Leonardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen..

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte del difensore della parte civile all'uopo munito di procura speciale) e contestuale accettazione (da parte dell'imputato personalmente), redatto il 3 agosto 2023 dinanzi ai CC della stazione di Corato. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deci