Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4719/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal against execution phase ruling dismissed as it concerns only sentencing, not conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4719/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary appeal inadmissible because it targeted a ruling on the execution of a sentence rather than the conviction itself. The applicant sought to correct a refusal of a special probation measure, but the Supreme Court held that such appeals under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure apply exclusively to sentencing pronouncements. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for correction of material or factual errors applies exclusively to sentencing pronouncements and cannot be used to challenge decisions regarding the execution of the penalty made by surveillance judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal execution of sentence probation measure sentencing phase inadmissible appeal importanza del successo d'integrazione provvedimento sanitario d'integrazione collocamento per trattamento disintossicante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Considerato che la sentenza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario, sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
Considerato che la sentenza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario, sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
art. 94 d.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020
Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINI MARCO nato a ROMA il 07/12/1979 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Giannini Marco propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 8805/2023 pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione in data 11 novembre 2022, con cui veniva rigettato il ricorso per cassazione del predetto condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 309/90;

Considerato che la sentenza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario, sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglianza" (cfr.

Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso