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Ordinanza — n. 4718/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for false driver's license use due to lack of supporting documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the existence of the crime, but the court found this argument irrelevant because no supporting documents were attached to the appeal. Consequently, the conviction for using a false Colombian driver's license stands, and the appeal is rejected on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds rely on irrelevant considerations or lack the necessary self-sufficiency due to the absence of attached documents required to substantiate the alleged defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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false driver's license inadmissible appeal defect in reasoning lack of documents Corte di Cassazione criminal procedure court costs nullità del brevetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHADID NOGUERA ANTONIO ENRIQUE nato il 03/04/1977 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Chadid Noguera Antonio Enrique avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per l'uso di una patente di guida falsa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, è inammissibile in quanto: - è pacifico che l'imputato ha esibito alla Polizia locale una patente colombiana falsa; - le considerazioni, esposte in ricorso, attengono a profili irrilevanti e comunque non rispondono al necessario requisito di autosufficienza, dato che nessuno dei documenti richiamati viene allegato al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1