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Ordinanza — n. 4716/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and lack of logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sciorio Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different reading of evidence and contested sentencing comparisons, but the court found these claims manifestly unfounded. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and not arbitrary, thus rejecting the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or fails to demonstrate a violation of law, particularly when the lower court's discretionary sentencing evaluation is supported by sufficient motivation and lacks logical arbitrariness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal sentencing discretion review violation of law argument court costs and fine prova informatica imputazione di furto scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza della attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 62 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza della attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza della attenuante di cui all'art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv, 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORIO MASSIMO nato a MILANO il 26/01/1971 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sciorio Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il furto di una autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, è inammissibile: - perché esula dal novero dei vizi deducibili nella parte in cui propone una diversa lettura, soggettiva e parziale, del materiale probatorio; - perché è manifestamente infondato, quando contesta il rispetto della regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché la responsabilità dell'imputato viene desunta da una plurimi elementi tra loro convergenti tra cui anche il fatto di aver "procurato il ritrovamento del mezzo (rubato)" (cfr. pag. 4);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di prevalenza della attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. rispetto all'aggravante riconosciuta, è manifestamente infondato, in quanto: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 5), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv, 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.