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Ordinanza — n. 4715/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmetovic Manuela against the Bologna Court of Appeal's theft judgment inadmissible. The sole ground of appeal contested the existence of recidivism but was deemed merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 1, c.p.c.; Art. 624, comma 3, c.p.: An appeal lacking specific grounds that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism contestation repetitive arguments procedural dismissal prova insufficiente dell'aggravamento clinico qualità di vittima capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1, c.p.c.
Art. 624, comma 3, c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MANUELA nato a LUCCA il 05/08/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ahmetovic Manuela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna per il delitto di furto, commesso ai danni di persona incapace (procedibile di ufficio ex art. 624, comma terzo, cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/0