Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning for denying generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maria Raucci inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient reasoning. The court ruled that a mere reference to the decisive elements is legally sufficient, rendering the appeal's complaint manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 483, 496 cod. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is valid if the trial court provides a congruent reference to the decisive elements, making a detailed justification unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI MARIA nato a MARCIANISE il 12/09/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Raucci Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.483 e 496 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/0