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Ordinanza — n. 4714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maria Raucci inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient reasoning. The court ruled that a mere reference to the decisive elements is legally sufficient, rendering the appeal's complaint manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 483, 496 cod. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is valid if the trial court provides a congruent reference to the decisive elements, making a detailed justification unnecessary.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient reasoning standard criminal appeal procedure Cassation court ruling falsa dichiarazione della parte aiuto a domicilio attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Art. 496 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI MARIA nato a MARCIANISE il 12/09/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Raucci Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.483 e 496 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/0