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Ordinanza — n. 4713/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and fraud due to procedural and substantive infundament.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued the appeal was improperly declared inadmissible and that generic mitigating circumstances were denied without sufficient reasoning. The court rejected these claims, noting the appeal was not actually declared inadmissible and that the first-instance judge adequately referenced the decisive elements in their reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the first-instance judgment merely confirms the conviction without addressing the substantive merits, as the appellant's complaint regarding the lack of specific reasoning for denying mitigating circumstances is unfounded when the judgment explicitly references the decisive elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances theft and fraud confirmation of conviction procedural infundament truffa in materia di credito usurpazione d'identità riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA DAYANA nato a SEGRATE il 22/09/1994 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Spada Dayana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.624 bis cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché effettuata in assenza dei relativi presupposti, è manifestamente infondato, dato che non si è in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, come si evince chiaramente dal dispositivo che "conferma" la sentenza impugnata; mentre l'accesso in motivazione alla inammissibilità dell'unico motivo di appello (pag. 8 sentenza impugnata) se letto nel tenore complessivo della motivazione, si riferisce chiaramente, a dispetto dell'utilizzo di un termine improprio, alla manifesta infondatezza del motivo proposto (che in appello, a differenza che in sede di legittimità, non è causa di inammissibilità);

Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci