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Ordinanza — n. 4711/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late submission of civil party's conclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Luigi Tarantino's appeal inadmissible because the civil party submitted their conclusions on January 11, 2024, which was late for the hearing. The court noted that these late submissions did not request the imposition of litigation costs, rendering them irrelevant to the appeal's sole ground. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Conclusions submitted after the fifteen-day pre-hearing deadline are inadmissible, and the appeal based on them is declared inadmissible with costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal late procedural submission civil party conclusions procedural deadline litigation costs impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; osservato che non deve aversi riguardo alle conclusioni presentate dalla parte civile il giorno 11 gennaio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01), che non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di favorevoli elementi di fatto (segnatamente, il comportamento processuale dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), che non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di favorevoli elementi di fatto (segnatamente, il comportamento processuale dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO LUIGI nato a CERIGNOLA il 29/03/1987 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Tarantino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che - per quel che qui interessa - ha rideterminato in mitius la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.; osservato che non deve aversi riguardo alle conclusioni presentate dalla parte civile il giorno 11 gennaio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. peri. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»), il che esime dal dilungarsi in ordine ad esse, bastando rilevare che non contengono la richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - ossia la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato, tratta dai plurimi precedenti penali, anche recenti - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di favorevoli elementi di fatto (segnatamente, il comportamento processuale dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I