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Ordinanza — n. 4710/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Giannoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to reduce his sentence for attempted theft, arguing against the discretion exercised regarding recidivism. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellate court adequately considered statutory factors for sentencing under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court has already exercised its discretionary power to mitigate the penalty based on relevant statutory criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing discretion attempted theft recidivism assessment court costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa
Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv.
Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, M.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONI MASSIMO nato a LA SPEZIA il 10/02/1971 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ‘.4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimo Giannoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha rideterminato in mitius la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentato furto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - ossia la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato, correttamente richiamando in particolare quanto osservato in relazione alla ritenuta recidiva (cfr.

Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 -dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03) - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid