Italian Court dismisses appeal for aggravated burglary due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Santi Bartolone inadmissible, confirming his conviction for aggravated burglary. The appellant's sole ground for review lacked specificity by failing to fully address the lower court's reasoning regarding video surveillance evidence and statutory interpretation. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by not fully confronting the reasoning of the judgment under review or if it is manifestly unfounded based on established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLONE SANTI nato a ALI' TERME il 23/02/1979 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Santi Bartolone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso: - difetta del tutto di specificità in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame: chiarendo per il tramite di congrui richiami giurisprudenziali le ragioni per cui ha escluso che la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato sub specie dell'art. 624 cod. pen. abbia costituito una violazione 521 cod. proc. pen.; nonché fondando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in particolare sulle riprese del sistema di videosorveglianza, profilo neppure menzionato dal ricorso; - ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la riqualificazione del fatto avrebbe imposto la celebrazione dell'udienza preliminare (cfr.
Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578 - 01; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Pinelli, Rv. 268487 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside