Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of comparative sentencing analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Verga inadmissible, ruling that his arguments were manifestly unfounded and generic. The court found the lower court's assessment of recidivism and specific crime details sufficient, rejecting claims that comparative sentencing analysis was required. Consequently, the appeal was dismissed, and Verga was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, particularly when the lower court's reasoning on recidivism and individualized sentencing parameters is sound and does not require comparative evaluation between different cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA SALVATORE nato a CATANIA il 06/05/1991 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Verga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di tentato furto in abitazione; ritenuto che: - il primo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva indicando gli elementi dai quali ha tratto la spiccata pericolosità dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), facendo in particolare riferimento alle specifiche modalità di realizzazione del reato in imputazione (avendo appena sopra dato conto del fatto che l'imputato si sia spostato di oltre 150 km dal luogo di residenza per delinquere e che nella vettura a bordo della quale viaggiava vi fossero attrezzi da scusso, utilizzati nella specie), e l'impugnazione non muove alcuna effettiva censura a tale piano argomentativo; - il secondo motivo è manifestamente infondato, dato che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr.
Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr