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Ordinanza — n. 4701/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for fraud, citing lack of specific grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three individuals inadmissible regarding a second-instance judgment on fraud charges. The appellants argued for generic mitigating circumstances and challenged the evidentiary basis of the conviction without properly alleging evidence misinterpretation. The court rejected these claims because the appeals lacked the necessary specificity to address the lower court's reasoning and failed to comply with strict procedural rules for introducing new evidence in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must specifically cite errors in the reasoning of the lower court; generic objections or attempts to introduce new evidence without prior opportunity are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds evidence introduction rules generic mitigating circumstances procedural error in cassation allegazioni fattuali non credibili prova facilitata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri
268360 - 01), come nella specie tramite il rimando a un «documento allegato» (di cui non è stata neppure rappresentata l'acquisizione o l'offerta in produzione nella sede sua propria, ossia nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
254584 - 01), che ha fondato il diniego anche rimarcandone il ruolo centrale nei fatti illeciti in imputazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NOBILI LAMBERTO nato a MAGLIANO SABINA il 08/08/1964 LUCIANO GIUSEPPINA nato a FIANO ROMANO il 04/02/1962 NOBILI ANDREA nato a ROMA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; J\i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lamberto Nobili, Andrea Nobili e Giuseppina Luciano ricorrono - con unico atto - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso a Andrea Nobili e Giuseppina Luciano le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in mitius per costoro il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima pronuncia che aveva affermato la responsabilità di Lamberto Nobili per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di Andrea Nobili e Giuseppina Luciano per bancarotta fraudolenta per distrazione; ritenuto che il ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha, in primo luogo, contestato l'affermazione di responsabilità per il tramite dell'irrituale prospettazione di elementi di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova, che non può essere dedotto offrendo una ricostruzione, ad avviso della difesa, favorevole agli imputati delle vicende de quibus né per il tramite del generico rimando a elementi di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), come nella specie tramite il rimando a un «documento allegato» (di cui non è stata neppure rappresentata l'acquisizione o l'offerta in produzione nella sede sua propria, ossia nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01:

«nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»); ritenuto che, quanto alla mancata concessione a Lamberto Nobili delle circostanze attenuanti generiche, l'impugnazione è priva della necessaria specificità perché non si confronta con la motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha fondato il diniego anche rimarcandone il ruolo centrale nei fatti illeciti in imputazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), profilo questo non censurato dal ricorso (incentrato sulla mancata collaborazione con il curatore, pure menzionata dai Giudici di merito) che ha finito col sollecitare un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere est