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Ordinanza — n. 4700/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeals dismissed for lack of specificity; court ruled arguments did not sufficiently confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Barbapicini and Possamai inadmissible due to a lack of specificity in their arguments. The appellants challenged a conviction for defamation and failure to control, but their submissions failed to adequately confront the specific reasoning of the Court of Appeal regarding the nickname used in the article. Consequently, the court ordered the appellants to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 57 c.p.: Appeals must specifically confront the reasoning of the judgment under review; generic disagreements or transcription of non-conducting arguments from the appeal act render the appeal inadmissible for lack of pertinence.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal defamation conviction procedural costs failure to control court of cassation penalty fund fine perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 57 c.p.
art. 57 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
57 cod.pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale - difettano di specificità in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBACINI CORRADO nato a PARMA il 07/06/1955 POSSAMAI PAOLO nato a VICENZA il 24/04/1960 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Corrado Barbapicini e Paolo Possamai ricorrono - con unico atto - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per diffamazione ed omesso controllo ex art. 57 cod.pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale - difettano di specificità in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame rilevando - oltre che in ragione del difetto di pertinenza della vicenda che in precedenza aveva coinvolto la persona offesa (distinta da quella, riguardante al marito di lei, oggetto dell'articolo di stampa de quo) - la non corrispondenza ai fatti di quanto esposto nel medesimo articolo e, segnatamente, la parziale esposizione della relativa vicenda processuale e l'assenza di ogni elemento dal quale trarre l'attribuzione alla donna del soprannome («lady spaccio», evocativo di una sua attività illecita nel settore degli stupefacenti) con il quale - secondo l'articolo - ella sarebbe nota; difatti, rispetto a tale iter il ricorso si è limitato: - a rappresentare (per il tramite di enunciati assertivi e senza neppure addurre il travisamento della prova: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) che la persona offesa era rimasta coinvolta in una vicenda giudiziaria avente ad oggetto il commercio illecito di stupefacenti (della cui entità ella sarebbe stata consapevole) e ad assumere che tale dato renderebbe pertinente la menzione del suo soprannome; nonché ad affermare - in maniera palesemente infondata - che «l'acquiescenza» della donna rispetto alle pubblicazioni di quattro anni prima, riguardanti tale vicenda, renderebbe il più recente fatto in imputazione inoffensivo (cfr. primo motivo); - e, nel resto, a esprimere il disaccordo rispetto alla decisione impugnata e a trascrivere parte dell'atto di appello, contenente allegazioni non conducenti (inerenti, in particolare, al contenuto di una notizia e al diritto all'oblio) rispetto al piano argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estenso