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Ordinanza — n. 4699/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft sentencing as inadmissible for lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Ardizzone and Musolino inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for reduced liability and sentencing based on their alleged minor roles, but the court found their arguments generic and factually unsupported. Consequently, the court rejected the claims for lack of evidence and improper sentencing comparisons, upholding the lower court's decision on aggravated theft.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 625 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 114, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal censure and precise factual arguments; generic complaints regarding evidence sufficiency or comparative sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals aggravated theft lack of legal censure generic factual arguments court costs and fine video surveillance evidence sentencing parameters ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
254584 - 01); - il terzo motivo è generico perché, lungi dal muovere effettive critiche al provvedimento impugnato, si è limitato ad asserire che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 114 cod. pen.
274037 - 01: «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
274037 - 01: «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P.
Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv.
Sez. 1, n. 19069 del 10/03/2004, Procopio
pure Sez. 1, n. 19069 del 10/03/2004, Procopio, Rv.
Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca
Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv.
Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna
pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 46288/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARDIZZONE GAETANO nato a MESSINA il 31/08/1985 MUSOLINO GIANCARLO nato a MESSINA il 20/09/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gaetano Ardizzone e Giancarlo Musolino ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha rideterminato in mítius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto, quanto al ricorso presentato nell'interesse dell'Ardizzone, che: - il primo motivo non contiene rituali censure di legittimità ma ha prospettato il difetto della prova della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), negando in maniera apodittica attendibilità al riconoscimento dell'imputato effettuato da uno degli operanti (per il tramite delle immagini tratte da un sistema di sorveglianza; - il secondo motivo è generico e versato in fatto poiché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato i presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. evidenziando come il sistema di videosorveglianza abbia registrato l'ingresso di tre persone nel ristorante all'interno del quale è stato commesso il reato (profilo rispetto al quale non è stato neppure assunto il travisamento della prova), ed adduce (in maniera apodittica) il difetto della prova della presenza di tre persone nel luogo del commesso delitto (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo è generico perché, lungi dal muovere effettive critiche al provvedimento impugnato, si è limitato ad asserire che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., avrebbe dovuto essere stimata prevalente; ritenuto, quanto al ricorso presentato nell'interesse del Musolino, che: - il primo motivo è versato in fatto poiché ha denunciato la mancanza della prova della responsabilità dell'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato in imputazione ed ha prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto (anche in ordine al ruolo di palo attribuito al ricorrente) senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente le videoriprese acquisite, le testimonianze degli operanti e della persona offesa Maria Cama, e segnatamente tramite il compendio del loro contenuto); - il secondo motivo è versato in fatto per il medesimo ordine di ragioni poiché ha sollevato censure di merito in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al bilanciamento delle circostanze e all'esclusione dei presupposti di cui all'art. 114 cod. pen. per il Musolino (fondata su una motivazione congrua e conforme al diritto, che ne ha indicato il ruolo non secondario: cfr.

Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01: «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso»; cfr. pure Sez. 1, n. 19069 del 10/03/2004, Procopio, Rv. 228216 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui si è doluto dell'irrogazione della medesima pena agli imputati a dispetto del diverso ruolo svolto dal ricorrente, dato che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr.

Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 - 01); - il terzo motivo è generico perché non si confronta in toto con la motivazione che ha confermato la condanna civile anche in relazione al danno cagionato al locale di cui la Cama è titolare, profilo non menzionato dal ricorso, e ha c:ontestato la ritenuta «appartenen[za] al ristorante» del denaro sottratto (che «la avrebbe divisa» solo alla fine del mese tra i dipendenti) senza addurre il travisamento della prova sul punto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr