Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial was properly reasoned by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Birsan Marius Adrian inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to grant these benefits, but the court found the appeal manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a judge's reference to decisive elements is sufficient to justify denying such benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 110, 624 bis, 625 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is valid if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements considered, without requiring an exhaustive analysis of every fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRSAN MARIUS ADRIAN (CUI 051814E) nato il 16/08/1988 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Birsan Marius Adrian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, 624 bis, 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18