Italian Court dismisses appeal for attempted burglary due to generic grounds and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Marcello Santacroce and Giuseppe Stramacchio inadmissible for attempted burglary. The appellants argued for generic mitigating circumstances but failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled the grounds were generic and asserted rather than critical, leading to dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; generic grounds or mere repetition of lower court reasoning render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTACROCE MARCELLO nato a SAN SEVERO il 01/04/1974 STRAMACCHIO GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 31/12/1970 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Marcello Santacroce e Giuseppe Stramacchio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto in abitazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è patentemente generico in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), essendosi limitato a riportarne la motivazione (che ha argomentato sulla scorta dei plurimi precedenti penali degli imputati e sull'assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento) e, nel resto, a dedurne in maniera del tutto assertiva il difetto di specificità e a rappresentare irritualmente in questa sede di legittimità come l'argomentazione della Corte di merito non sia «condivisibile, in quanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la condotta al reale disvalore del fatto», richiamando (sempre apoditticamente) la condotta degli imputati nell'immediatezza, ossia sollecitando un a ltern ativo apprezzamento di merito non consentito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres