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Ordinanza — n. 4691/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on bribery charges as continuation claim lacks sufficient temporal proximity indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Franco Antonina inadmissible regarding her conviction for bribery under Articles 624, 625, and 61 of the Penal Code. The sole ground of appeal, challenging the denial of crime continuation based on a seven-year gap between offenses, was deemed manifestly unfounded. The court ruled that the lower court correctly applied established jurisprudence requiring concrete indicators of homogeneity and programmed intent, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The recognition of crime continuation requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and temporal contiguity, and is not sufficient to rely merely on the presence of some indices if subsequent crimes result from ex tempore determination.

Parole chiave

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crime continuation temporal proximity bribery charges manifestly unfounded judicial precedent contraffazione di merci perseguimento penale per truffa appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO ANTONINA nato a GIARDINI NAXOS il 13/10/1959 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputata Franco Antonina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, n. 5, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, perché la decisione della Corte di appello (che ha negato la continuazione con il precedente giudicato facendo leva sul rilevate iato temporale di oltre sette anni che separa i fatti) si conforma al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita [..] non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contíguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci